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Codice delle comunicazioni elettroniche


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      CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

(Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259) (G.U. n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n.150) Edizione 15.12.2011
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      Codice delle comunicazioni elettroniche

      (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259)

      (G.U. n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n.150)

      ** * **

      Il Presidente della Repubblica

      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

      Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l’articolo 41;

      Vista la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

      Vista la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

      Vista la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

      Vista la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

      Vista la direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

      Visto il Codice della navigazione;

      Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

      Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

      Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;

      Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

      Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;

      Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;

      Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;

      Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;

      Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;

      Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;

      Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

      Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;

      Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;

      Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

      Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l’articolo 2 bis, comma 10;

      Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

      Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;

      Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell’UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1994, e ratificata dalla legge 31 gennaio 1996, n. 313;

      Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;

      Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);

      Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;

      Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

      Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

      Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l’articolo 41;

      Vista la legge 8 luglio 2003, n.172;

      Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;

      Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Comunicazioni in data 16 luglio 2003;

      Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;

      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

      Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;

      E M A N A

      il seguente decreto legislativo

      TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

      Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

      Art. 1

      Definizioni

      1. Ai fini del presente Codice si intende per:

      a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;

      b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’altro, l’accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;

      c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa.

      d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

      e) Application