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Codice di Giustizia Sportiva


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      Codice di Giustizia Sportiva

      agg. al 22.07.2006

Edizione 15.12.2011
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      Parte I Norme di comportamento e sanzioni

      Titolo I Norme di comportamento

      Art.1

      Doveri ed obblighi generali

      1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

      2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.

      3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

      4. Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle società sportive cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse.

      Art. 2

      Responsabilità delle persone fisiche e delle società

      1. I soggetti dell’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch’essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime.

      2. II calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente Codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

      3. Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice.

      4. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati

      5. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

      6. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

      Art. 3

      Dichiarazioni lesive

      1. Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale.

      2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell’art. 2.

      3. L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di fatto determinato.

      4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

      Art. 4

      Sanzioni per le dichiarazioni lesive

      1. Ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 41 per i non appartenenti alla sfera professionistica, se l’autore delle dichiarazioni di cui all’art. 3 appartiene alla sfera professionistica e le dichiarazioni sono idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, si applicano l’ammenda da € 2.500,00 a € 50.000,00 e, nei casi più gravi, le sanzioni di cui alle lettere e), g), h)

      dell’art. 14. Nella determinazione dell’entità della sanzione il giudice valuta la gravità delle dichiarazioni e l’idoneità delle stesse ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale, anche in relazione al soggetto da cui provengono.

      2. La sanzione è aumentata fino alla metà se la dichiarazione è rilasciata da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza della società.

      3. Se la dichiarazione consiste nell’attribuzione di un fatto determinato o sia comunque volta a negare la regolarità delle gare, l’imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, la sanzione è aumentata dalla metà ai due terzi.

      4. L’entità della sanzione è raddoppiata in caso di recidiva nel corso della stessa stagione sportiva.

      5. Le società sono punite, ai sensi dell’art. 2, con un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni.

      Art. 5

      Divieto di scommesse

      1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A e della F.I.G.C..

      2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A e della F.I.G.C..

      3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, dei dirigenti, dei soci di associazione e dei tesserati delle società sportive la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi.

      4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lett. f), g), h) ed i), sole o congiunte in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

      Art. 6

      Illecito sportivo e obbligo di denunzia

      1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.

      2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

      3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.

      4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 9, comma 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).

      5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.

      6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica