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Codice di procedura Penale


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ice di procedura penale

Testo coordinato ed aggiornato del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447Edizione 15.12.2011
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      LIBRO PRIMO SOGGETTI

      TITOLO I Giudice

      Capo I

      Giurisdizione

      Art. 1.

      Giurisdizione penale.

      1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

      Art. 2.

      Cognizione del giudice.

      1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

      2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

      Art. 3.

      Questioni pregiudiziali.

      1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.

      2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione.

      La corte decide in camera di consiglio.

      3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

      4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

      Capo II

      Competenza

      Sezione I

      Disposizione generale

      Art. 4.

      Regole per la determinazione della competenza.

      1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

      Sezione II

      Competenza per materia

      Art. 5.

      Competenza della corte di assise.

      1. La corte di assise è competente:

      a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; (1)

      b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 (2) del codice penale;

      c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

      d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

      d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. (3)

      (1) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10 convertito con modificazioni nella L. 6 aprile 2010, n. 52. La lettera che è stata sostituita recitava: “per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;”.

      (2) Le parole: “600, 601 e 602” sono state soppresse dall’art. 6, comma 1, lett. a), della L. 11 agosto 2003, n. 228.

      (3) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con modificazioni nella L. 6 aprile 2010, n. 52

      Art. 6.

      Competenza del tribunale.

      1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19 agosto 2009, n. 18373.

      [Art. 7.

      Competenza del pretore.]

      Sezione III

      Competenza per territorio

      Art. 8.

      Regole generali.

      1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.

      2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

      3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

      4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

      Art. 9.

      Regole suppletive.

      1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

      2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

      3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.

      Art. 10.

      Competenza per reati commessi all'estero.

      1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

      2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.

      3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

      Art. 11.

      Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

      1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato