CODICE TURISMO
CODICE TURISMO
(Allegato al Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011. Testo in vigore dal 21 giugno 2011)
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I DEI PRINCIPI GENERALI
ART. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre nome in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
ART. 2
(Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)
1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo e' consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.
2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo e', altresi', consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:
a) valorizzazione, sviluppo e competitivita', a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
b) riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana.
3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.
ART. 3
(Principi in tema di turismo accessibile)
1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilita' motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualita' degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilita' ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilita' e le organizzazioni del turismo sociale.
3. E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilita' motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilita'.
CAPO II IMPRESE TURISTICHE
ART. 4
(Imprese turistiche)
1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla normativa vigente.
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia, secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonche' dalle linee guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
ART. 5
(Imprese turistiche senza scopo di lucro)
1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalita' ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.
TITOLO II PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO
CAPO I PROFESSIONI TURISTICHE
ART. 6
(Definizione)
1. Sono professioni turistiche quelle attivita', aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di ospitalita', assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.
CAPO II MERCATO DEL LAVORO
ART. 7
(Percorsi formativi)
1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventu', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzato, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.
TITOLO III MERCATO DEL TURISMO
CAPO I STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA
ART. 8
(Classificazione)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche', in particolare, ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;