Italia

Costituzione della Repubblica Italiana


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      COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

      22.12.1947

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      IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

      Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

      Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

      Promulga

      La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

      PRINCIPI FONDAMENTALI

      Art. 1.

      L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

      La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

      Art. 2.

      La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

      Art. 3.

      Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

      E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

      Art. 4.

      La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

      Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

      Art. 5.

      La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

      Art. 6.

      La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

      Art. 7.

      Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

      I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti non, richiedono procedimento di revisione costituzionale. (1)

      (1) I Patti Lateranensi sono stati modificati dall'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).

      Art. 8.

      Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

      Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

      I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. (1)

      (1) A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe "intese" intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunita' ebraiche, e piu' di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.

      Art. 9.

      La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

      Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

      Art. 10.

      L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

      L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

      Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

      Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (1)

      (1) A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), "l'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio".

      Art. 11.

      L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad uno ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

      Art. 12.

      La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

      PARTE I. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

      TITOLO I. RAPPORTI CIVILI

      Art. 13.

      La liberta' personale e' inviolabile.

      Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

      In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

      E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta'.

      La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

      Art. 14.

      Il domicilio e' inviolabile.

      Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta' personale.

      Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita' e di incolumita' pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

      Art. 15.

      La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

      La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

      Art. 16.

      Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare