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Legge fallimentare


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      Legge fallimentare

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
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      Legge fallimentare

      Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

      Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

      (Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1942, n. 81)

      TITOLO I

      DISPOSIZIONI GENERALI

      Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. (1)

      Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

      Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

      a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

      b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

      c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

      I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

      (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 2. Liquidazione coatta amministrativa e fallimento

      1. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

      2. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

      3. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

      Art. 3. Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata.

      1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.

      (…) (1)

      (1) Il comma: “Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.” È stato abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      Art. 4. (1) Rinvio a leggi speciali

      1. L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

      2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.

      (1) Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      TITOLO II

      DEL FALLIMENTO

      CAPO I

      Della dichiarazione di fallimento

      Art. 5. Stato d'insolvenza.

      L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

      Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

      Art. 6. (1) Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

      Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

      Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

      (1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

      1. Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d'ufficio."

      Cfr. la formula "Ricorso per la dichiarazione di fallimento" tratta da FormularioCivile.it.

      Art. 7. (1) Iniziativa del pubblico ministero.

      Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

      1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilitа o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

      2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

      (1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 7. Stato d'insolvenza risultante in sede penale.

      1. Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore della Repubblica che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento."

      Art. 8. (1) Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile.

      (…)

      (1) L'articolo che così recitava: "Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione del fallimento." è stato abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      Art. 9. (1) Competenza.

      Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

      Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

      L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

      Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

      Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.

      (1)