una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
3 In caso di trasmissione per via elettronica, il termine è osservato se il sistema informatico conferma la ricezione da parte dell’autorità penale al più tardi l’ultimo giorno del termine.
4 Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l’istanza perviene al più tardi l’ultimo giorno del termine a un’autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all’autorità penale competente.
5 Il termine di pagamento a un’autorità penale è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità penale, al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Art. 92 Proroga di termini e differimento di udienze
Le autorità possono, d’ufficio o su domanda, prorogare o differire i termini e le udienze da esse fissati. La domanda dev’essere tempestiva e suffragata da pertinenti motivi.
Art. 93 Inosservanza
Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza.
Art. 94 Restituzione
1 La parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.
2 L’istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso.
3 L’istanza di restituzione ha effetto sospensivo soltanto se l’autorità competente lo accorda.
4 Sull’istanza di restituzione decide l’autorità penale in procedura scritta.
5 I capoversi 1–4 si applicano per analogia alla mancata comparizione alle udienze. Se la restituzione è concessa, chi dirige il procedimento fissa una nuova udienza. Sono fatte salve le disposizioni sulla procedura contumaciale.
Sezione 8: Trattamento di dati
Art. 95 Raccolta di dati personali
1 I dati personali sono raccolti presso l’interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso.
2 Se non poteva ravvisare di essere oggetto di una raccolta di dati, l’interessato deve esserne immediatamente informato. Si può rinunciare all’informazione o differirla per proteggere interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti
1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l’autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente.
2 Sono fatti salvi:
a. gli articoli 11, 13, 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 1997[14] sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
b. le disposizioni della legge federale del 13 giugno 2008[15] sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione;
c. le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1994[16] sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.[17]
Art. 97 Diritti d’informazione durante la pendenza del procedimento
Fintanto che il procedimento è pendente, le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno diritto di essere informati sui dati personali trattati che li concernono, conformemente al diritto loro spettante di esaminare gli atti.
Art. 98 Rettifica di dati
1 Qualora dati personali si rivelino inesatti, le autorità penali competenti li rettificano senza indugio.
2 Le autorità penali competenti avvisano senza indugio dell’avvenuta rettifica le autorità alle quali hanno comunicato dati inesatti.
Art. 99 Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento
1 Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati.
2 La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l’articolo 103.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1994[18] sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 2008[19] sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.[20]
Sezione 9: Gestione, esame e conservazione degli atti
Art. 100 Gestione degli atti
1 Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
a. i verbali procedurali e quelli d’interrogatorio;
b. gli atti raccolti dall’autorità penale;
c. gli atti prodotti dalle parti.
2 Chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici può rinunciare alla compilazione di un elenco.
Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente
1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’articolo 108.
2 Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
3 I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
Art. 102 Procedura in caso di domanda d’esame degli atti
1 In merito all’esame degli atti decide chi dirige il procedimento. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto.
2 Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorità penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti, gli atti vengono di norma recapitati.
3 Chi ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro il versamento di un emolumento.
Art. 103 Conservazione degli atti
1 Gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione dell’azione penale e della pena.
2 Fanno eccezione i documenti originali acquisiti al fascicolo; essi vanno restituiti contro ricevuta agli aventi diritto appena la decisione sulla causa penale è passata in giudicato.
Titolo terzo: Parti e altri partecipanti al procedimento