Svizzera

Codice penale svizzero – CP


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le modalità e l’estensione della pubblicazione.

      Art. 69

      5. Confisca

      a. Confisca di oggetti pericolosi

      1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.

      2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

      Art. 70

      b. Confisca di valori patrimoniali.

      Principi

      1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

      2 La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

      3 Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

      4 La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

      5 Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

      Art. 71

      Risarcimenti

      1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’articolo 70 capoverso 2.

      2 Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.

      3 In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.

      Art. 72

      Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale

      Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.

      Art. 73

      6. Assegnamenti al danneggiato

      1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:

      a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;

      b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;

      c. le pretese di risarcimento;

      d. l’importo della cauzione preventiva prestata.

      2 Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

      3 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.

      Titolo quarto: Dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà

      Art. 74

      1. Principi dell’esecuzione

      La dignità umana del detenuto o collocato dev’essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione d’esecuzione lo richiedano.

      Art. 75

      2. Esecuzione delle pene detentive.

      Principi

      1 L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti.

      2 …[39]

      3 Il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.

      4 Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.

      5 Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d’ambo i sessi.

      6 Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all’atto della liberazione esisteva contro di lui un’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest’ultima non viene più eseguita qualora:

      a. essa non sia stata eseguita simultaneamente all’altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d’esecuzione;

      b. il detenuto potesse presumere in buona fede che all’atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e

      c. l’esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.

      Art. 75a[40]

      Misure particolari di sicurezza

      1 La commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dell’autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché in vista dell’autorizzazione di un regime aperto, se:

      a. l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1; e

      b. l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.

      2 Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.

      3 La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona.

      Art. 76

      Luogo dell’esecuzione

      1 Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto.

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