Italia

Codice Civile


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legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

      Titolo V

      Delle donazioni

      Capo I.

      Disposizioni generali

      Art. 769. Definizione.

      La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

      Art. 770. Donazione rimuneratoria.

      È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

      Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

      Art. 771. Donazione di beni futuri.

      La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

      Qualora oggetto della donazione sia una universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

      _______________

      Cfr. Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 5 maggio 2009, n. 10356 in Altalex Massimario.

      Art. 772. Donazione di prestazioni periodiche.

      La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volontà.

      Art. 773. Donazione a più donatari.

      La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

      È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.

      Capo II.

      Della capacita’ di disporre e di ricevere per donazione

      Art. 774. Capacità di donare.

      Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

      Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale.

      Art. 775. Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere.

      La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

      L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

      Art. 776. Donazione fatta dall’inabilitato.

      La donazione fatta dall’inabilitato, anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione.

      Il curatore dell’inabilitato per prodigalità può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione.

      Art. 777. Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci.

      Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

      Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato.

      Art. 778. Mandato a donare.

      È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione.

      È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

      È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

      Art. 779. Donazione a favore del tutore o protutore.

      È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo.

      Si applicano le disposizioni dell’articolo 599.

      Art. 780.

      (…) (1)

      (1)

      “Donazione al figlio naturale non riconoscibile.

      E’ nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata.

      La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.

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