di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
Art. 13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione
1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
Art. 14. Casellario giudiziale per i minorenni (1)
(…)
(1) L’articolo che così recitava: “1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto.
2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria.” è stato abrogato dall'art. 52 del T.U. sul Casellario Giudiziale. Le norme di cui al comma 3 del presente articolo sono ora contenute nell'art. 28 del citato testo unico.
Art. 15. Eliminazione delle iscrizioni (1)
(…)
(1) L’articolo che così recitava: “1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.
2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età.” è stato abrogato dall'art. 52 del T.U. sul Casellario Giudiziale. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 5 del citato testo unico.
Capo II — Provvedimenti in materia di libertà personale
Art. 16. Arresto in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
(…) (1)
3. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne (2).
(1) Il comma che così recitava: “Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non è indicata, in una comunità pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo l'autorità giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza” è stato soppresso dall'art. 36, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).
(2) Comma cosí modificato dall'art. 36, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).
Art. 17. Fermo di minorenne indiziato di delitto
1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni (1).
(1) Articolo cosí sostituito dall'art. 37, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).
Art. 18. Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.
3. Oltre nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.
4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale (1).
(1) Comma cosí sostituito dall'art. 38, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).
Art. 18-bis. Accompagnamento a seguito di flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.
3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.
4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.
5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5 (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 39, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).
Art. 19. Misure cautelari per i minorenni
1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.
2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo