industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati. (2)
5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies. (3)
(1) Le parole: “invenzioni nuove” sono state sostituite dalle attuali: "invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e" dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.
(2) I commi: “4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.
5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.
Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.” Sono stati così sostituiti dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.
(3) Questo comma è stato aggiunto dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.
Art. 46.
Novità (1)
1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano (2) e o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, (3) così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più' tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.
(1) La rubrica: “La novità” è stata così sostituita dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.
(2) Le parole: “di brevetto nazionale” sono state sostituite dalle attuali: “di brevetto italiano” dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.
(3) Le parole: “o internazionali” e “e aventi effetto per” sono state soppresse dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.
Art. 47.
Divulgazioni non opponibili e priorità interna (1)
1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.
3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità. (3)
(1) La rubrica: “Divulgazioni non opponibili” è stata così sostituita dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.
(2) Le parole: “la sussistenza del requisito della novità” sono state sostituite dalle attuali: “lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48” dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.
(3) Questo comma è stato aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99.
Art. 48.
Attività inventiva
1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.
Art. 49.
Industrialità
1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
Art. 50.
Liceità
1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Art. 51.
Sufficiente descrizione
1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e (1) i disegni necessari alla sua intelligenza.
2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall’articolo 162. (2)
(1) Le parole: “la descrizione e” sono state sostituite dalle attuali: “la descrizione, le rivendicazioni e” dal D. lgs. 13 agosto 2010 n. 131.
(2) Le parole: “le