Italia

Codice delle assicurazioni private


Скачать книгу

imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.

      3. E’ fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l’attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. E’ altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.

      4. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.

      TITOLO III — ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

      CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

      Art. 30.

      (Requisiti organizzativi dell'impresa)

      1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.

      2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.

      3. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall’ISVAP con regolamento.

      Art. 31.

      (Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita)

      1. L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2 e 6, e 93, comma 5.

      2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP.

      3. L’impresa deve garantire le condizioni affinché l’attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell’attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell’impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell’attuario medesimo.

      4. L’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e all’ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall’incarico.

      5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall’Istituto, l’incarico conferito all’attuario è revocato dall’impresa, direttamente o su richiesta dell’ISVAP. L’ISVAP informa della revoca l’Ordine degli attuari.

      6. In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per qualsiasi causa, l’impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all’ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all’ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l’attuario uscente ha l’obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l’attuario si trovi nell’impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l’impresa.

      Art. 32.

      (Determinazione delle tariffe nei rami vita)

      1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all’impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati.

      2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati all’articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall’ISVAP con regolamento.

      3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all’attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa. Il bilancio dell’impresa che esercita i rami vita è trasmesso all’ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l’attuario incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.

      4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l’ISVAP può vietare l’ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.

      5. E’ consentito l’impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.

      6. L’impresa comunica all’ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.

      Art. 33.

      (Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita)

      1. L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.

      2. L’ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l’ISVAP consulta preventivamente l’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato.

      3. L’impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.

      4. L’ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell’attivo.

      5. Qualora l’ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l’impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.

      6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall’ISVAP alla Commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.