fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. E' istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche' le modalita' di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
Art. 8.
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorita' e norme finanziarie (art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. L'Autorita' si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione.
Al fine di migliorare la qualita' dei propri atti, l'Autorita' utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.
2. L'Autorita', nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o piu' regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalita' di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento dell'Autorita', nella disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorita' devono inviare i dati richiesti;
b) la possibilita' che l'Autorita' invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;
c) la possibilita' che l'Autorita' convochi, con preavviso e indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
d) le modalita' di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.
4. Il regolamento dell'Autorita' disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalita' e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
5. Le delibere dell'Autorita', ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorita'.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita', e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorita', determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorita' e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Al personale dell'Autorita', tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorita' e' fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonche' di esercitare attivita' professionale, commerciale e industriale.
10. L'Autorita' puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorita' fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 9.
Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato
«sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonche' a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell'esecuzione del contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformita' alle norme del presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformita' alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) [e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)], il funzionamento telematico dello sportello e' disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio gia' esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio gia' esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresi' il costo del servizio.
Art. 10.
Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994;