Italia

Codice di procedura Penale


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dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.

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      Cfr. Cass. 16228/2007 su Altalex Massimario.

      Art. 146.

      Conferimento dell'incarico.

      1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

      2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.

      Art. 147.

      Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete.

      1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

      2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.

      TITOLO V Notificazioni

      Art. 148.

      Organi e forme delle notificazioni.

      1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

      2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo. (1)

      2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale. (2)

      (…) (3)

      3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto. (2)

      4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

      5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

      5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazione strettamente necessarie. (4)

      (1) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. a) del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n.155

      (2) Comma così sostituito dall’art. 174, comma 13, lett. a) del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

      (3) Comma che recitava: “Nei procedimenti avanti il tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2” è stato abrogato dall’art. 17, comma 1, lett. b), del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n.155

      (4) Comma aggiunto art. 174, comma 13, lett. b) del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196

      Art. 149.

      Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo.

      1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria.

      2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata.

      3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

      4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

      5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

      Art. 150.

      Forme particolari di notificazione disposte dal giudice.

      1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.

      2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

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      Cfr. Cassazione Penale, sez. II, sentenza 14 marzo 2008, n. 11735.

      Art. 151.

      Notificazioni richieste dal pubblico ministero.

      1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. (1)

      2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

      3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

      (…) (2)

      (1) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 2, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n.155

      (2) Il comma che recitava: “4. Il decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159 dal pubblico ministero ha valore solo per le notificazioni di propri atti e limitatamente alla fase delle indagini preliminari. A seguito della emissione del decreto, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore.” è stato abrogato dall’art. 2 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12

      Art. 152.

      Notificazioni richieste dalle parti private.

      1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

      Art. 153.

      Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.

      1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia