Italia

Legge di Depenalizzazione


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aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

      (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato".

      Art. 22 (1) (2). Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

      Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

      Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

      L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

      Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

      Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

      Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

      L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

      (1) La Corte costituzionale con sentenza 18 marzo 2004, n. 98 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione".

      (2) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processodi opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonchè di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte".

      Art. 22-bis. Competenza per il giudizio di opposizione

      Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

      L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

      a. di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

      b. di previdenza e assistenza obbligatoria;

      c. urbanistica ed edilizia;

      d. di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

      e. di igiene degli alimenti e delle bevande; (1)

      f. di società e di intermediari finanziari;

      g. tributaria e valutaria.

      L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

      a. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;

      b. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;

      c. quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

      Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

      (1) La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6321 del 22 marzo 2006, ha precisato che le opposizioni a sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola non rientrano nella competenza speciale del tribunale di cui all'art. 22 bis, lett. e).

      Art. 23 (1). Giudizio di opposizione

      Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

      Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. (2)

      Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.

      L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

      Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. (3) (4) (5)

      Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

      Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa alla udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

      Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

      A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

      Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

      Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese di procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

      Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

      (…) (6)

      (1) La Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processodi opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri