essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell’ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l’intera durata dell’incarico.
81. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
82. A decorrere dall’anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell’anno 2012, 168,4 milioni nell’anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall’anno 2014, destinato alle missioni dell’istruzione scolastica, dell’istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
83. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».
84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui al comma 85.
85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica.
86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 87 a 93.
87. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è ridotta di 20 milioni di euro, per l’anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l’assistenza al personale navigante, di cui all’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l’anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
89. A decorrere dall’anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
90. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;
b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute con contestuale trasferimento delle relative risorse;
c) prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si provvede a garantire l’indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all’estero;
d) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del Ministero della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;
e) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;
f) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;
g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome delle relative risorse strumentali;
h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate alle funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma.
91. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
92. A decorrere dall’anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato dell’importo pari ai complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute che viene corrispondentemente rideterminato.
93. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.
94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 95 a 98.
95. All’articolo 797 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell’alimentazione del personale militare in servizio