che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l’art. 59 quater.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 6, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.
CAPO III–IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO
Art. 60.
(Attività in regime di stabilimento) (1)
1. L’accesso all’attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. L’impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all’attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’avvenuta trasmissione all’ISVAP della comunicazione di cui al comma 1.
4. L’autorità competente dello Stato membro di origine informa l’ISVAP, secondo le disposizioni previste dall’ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 60 bis.
(Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo) (1)
1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l’attività riassicurativa in regime di stabilimento, è preventivamente autorizzata dall’ISVAP con provvedimento pubblicato nel bollettino.
2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3. L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall’articolo 60, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’art. 76.
4. L’ISVAP determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione iniziale. Si applica l’articolo 59, commi 2 e 3.
5. L’ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l’impresa in apposita sezione dell’albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.
6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell’attività ad altri rami e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 59 bis.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 7, comma 2, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 61.
(Attività in regime di prestazione di servizi)
1. E’ consentito, senza necessità di autorizzazione, l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
1 bis. Ai fini dell’esercizio dell’attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l’articolo 24, comma 4. (1)
(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 7, comma 3, del D.Lvo 29 febbraio 2008, n. 56.
TITOLO VI — ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
CAPO I–IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 62.
(Esercizio dell'attività di riassicurazione)
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed all’adeguatezza patrimoniale per l’esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66 bis, 66 ter, 66 quater, 66 quinquies, 66 sexies e 66 septies, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa. (1)
2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. (2)
(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) Le parole “relativamente all’assicurazione diretta.” sono state soppresse dall’art. 8, comma 1, lett. b), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
Il periodo “All’attività di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.” è stato soppresso dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 63.
(Requisiti organizzativi)
1. L’impresa di riassicurazione opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
Art. 64.
(Riserve tecniche del lavoro indiretto) (1)
1. L’impresa che esercita l’attività di riassicurazione costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti per l’insieme delle sue attività.
2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità agli articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.
3. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo il metodo n. 1 di cui al punto D dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE.
4. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami