Italia

Codice delle assicurazioni private


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comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.

      10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di un’impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.

      Art. 46.

      (Quota di garanzia)

      1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

      2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.

      3. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l’impresa sia autorizzata all’esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l’autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l’importo più elevato.

      3 bis. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente all’articolo 66 sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

      a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

      b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

      c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali. (1)

      4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

      5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall’ISVAP, in base all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.

      (1) Questo comma è stato inserito dall’art. 4, comma 3, del D.L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.

      Art. 47.

      (Cessione dei rischi in riassicurazione)

      1. L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.

      2. La decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

      CAPO V–IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO

      Art. 48.

      (Requisiti organizzativi della sede secondaria)

      1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l’articolo 30, commi 2 e 3.

      2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.

      Art. 49.

      (Riserve tecniche)

      1. L’impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.

      2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 6. L’ISVAP può tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

      3. L’impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

      Art. 50.

      (Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia)

      1. L’impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni del

      Capo IV, in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all’attività svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto con regolamento adottato dall’ISVAP.

      2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La quota non può essere inferiore alla metà degli importi previsti dall’articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l’autorizzazione.

      3. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

      4. La disposizione del comma 1 non si applica all’impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.

      Art. 51.

      (Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)

      1. L’impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere:

      a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50, comma 1, il margine di solvibilità in funzione dell’attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;

      b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;

      c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività costitutive della quota minima di garanzia.

      L’istanza va presentata all’ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.

      2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.

      3. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l’impresa deve costituire la cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l’insieme delle attività esercitate nel territorio dell’Unione europea.

      4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell’accordo di tutti gli