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Codice di procedura Civile


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sez. tributaria, sentenza 14 ottobre 2009, n. 21760 e Corte Costituzionale, sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 in Altalex Massimario.

      Art. 141.

      (Notificazione presso il domiciliatario)

      La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo' essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

      Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e' obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato.

      La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si e' eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.

      La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto se e' chiesta dal domiciliatario o questi e' morto o si e' trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio.

      Art. 142. (1)

      (Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica)

      Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto e' notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.

      Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. (2)

      (1) I precedenti primo e secondo comma sono stati così sostituiti dall’attuale primo comma dall’art. 174, comma 5, lett. a) del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.

      (2) Le parole: “ai commi precedenti” sono state così sostituite dall’art. 174, comma 5, lett. b) del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.

      _________________________

      (2) La Corte costituzionale con sentenza 3 marzo 1994, n. 69 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

      Art. 143.

      (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

      Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (1).

      Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

      Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte. (2)

      (1) Parole soppresse dal Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.

      (2) La Corte costituzionale con sentenza 3 marzo 1994, n. 69 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 27 marzo 2008, n. 7964 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 maggio 2008, n. 13431 in Altalex Massimario.

      Art. 144.

      (Notificazione alle amministrazioni dello Stato)

      Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura dello Stato.

      Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

      _______________

      Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 22 aprile 2008, n. 4094 in Altalex Massimario.

      Art. 145.

      (Notificazione alle persone giuridiche)

      La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

      La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

      Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

      (1) Articolo così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3, della legge 263/2005. L’articolo precedente recitava: “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’at. 19, secondo comma.Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141.”

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      Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 29 luglio 2009, n. 17590 in Altalex Massimario.

      Art. 146.

      (Notificazione a militari in attivita' di servizio)

      Se il destinatario e' militare in attivita' di servizio e la notificazione non e' eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

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      Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17 settembre 2007, n. 4850 in Altalex Massimario.

      Art. 147. (1)

      (Tempo delle notificazioni)

      Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

      (1) Articolo così modificato dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

      Il testo precedente recitava:

      "Art. 147. (Tempo delle notificazioni)

      Le notificazioni