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Codice di procedura Civile


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dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo. (1)

      Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. (1)

      Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. (Omissis) (1) (2)

      (1) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 26 novembre 1990, n. 353.

      (2) L'ultimo periodo di questo comma è stato soppreso dall'art. 2, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

      Art. 169.

      (Ritiro dei fascicoli di parte)

      Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

      Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

      Art. 170.

      (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)

      Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

      E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

      Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

      Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni. (1)

      (1) L’ultimo periodo di questo comma è stato così sostituito dagli attuali secondo, terzo e quarto periodo dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla D.L. 30 dicembre 2005, n°273, e dalla L. 23 febbraio 2006, n°51.

      (1) Comma così modificato dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

      Art. 171.

      (Ritardata costituzione delle parti)

      Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.

      Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167. (1)

      La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291.

      (1) Comma così sostituito dall'art. 13, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

      _______________

      Cfr. Tribunale di Torino, sez. III, sentenza 28 gennaio 2008, n. 523 in Altalex Massimario.

      Sezione II: DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE

      Art. 172. (1)

      [(Istanza per la designazione del giudice istruttore)]

      (1) Articolo abrogato dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581

      Art. 173. (1)

      [(Immutabilità del giudice istruttore)]

      (1) Articolo abrogato dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581

      Art. 174.

      (Immutabilità del giudice istruttore)

      Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.

      Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti.

      _______________

      Cfr. Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 15 maggio 2009, n. 11295 in Altalex Massimario.

      Capo II: DELL'ISTRUZIONE DELLA CAUSA

      Sezione I: DEI POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN GENERALE

      Art. 175.

      (Direzione del procedimento)

      Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

      Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

      Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.

      Art. 176.

      (Forma dei provvedimenti)

      Tutti i provvedimenti del giudice istruttore salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma dell'ordinanza.

      Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione. (1)

      (1) Le parole da: “anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica…” fino alla fine del comma, sono state aggiunte dal D.L. 35/2005.

      Art. 177.

      (Effetti e revoca delle ordinanze)

      Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

      Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

      Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

      1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;

      2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

      3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; (1)

      (…) (2)

      (1) Punto così modificato dall'art. 14, L. 26 novembre 1990, n. 353.

      (2) Il punto: “(4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente.” è stato abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n°353.

      Art. 178.

      (Controllo