Italia

Legge fallimentare


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delle attribuzioni del curatore. (1)

      Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

      Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilitа. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

      (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (2) Questo comma è stato così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 33. Relazione al giudice e rapporti riepilogativi. (1) (2)

      Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilitа del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. (3)

      Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito giа impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

      Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilitа degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

      Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilitа penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.

      Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attivitа svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.

      (1) Questa rubrica è stata così modificata dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      (2) Questo articolo è stato così sostituito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (3) Questo comma è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 34. (1) Deposito delle somme riscosse.

      Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purche' sia garantita l'integrita' del capitale.

      La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

      (…) (2)

      Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

      (1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      (2) Comma abrogato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169

      Art. 35. (1) Integrazione dei poteri del curatore.

      Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

      Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

      Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'art. 104-ter, comma ottavo.

      Il limite di cui al secondo comma puo' essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

      (1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 36. (1) Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.

      Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalitа non indispensabile al contraddittorio.

      Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalitа non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.

      Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autoritа giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.

      (1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 36. Reclamo contro gli atti del curatore.

      1. Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto motivato.

      2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto motivato, sentito il curatore e il reclamante."

      Art. 36-bis. (1) Termini processuali.

      Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.

      (1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Art. 37. Revoca del curatore. (1)

      Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

      Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

      Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto. (2)

      (1) Questo articolo è