Italia

Legge fallimentare


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dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 37. Revoca del curatore.

      1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

      2. Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero."

      (2) Questo comma è stato inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Art. 37-bis. Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori. (1)

      Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutivitа dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40. (2)

      Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

      Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entitа dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 41, un compenso per la loro attivitа', in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore. (2)

      (1) Questo articolo è stato aggiunto dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (2) Questo comma è stato così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 38. (1) Responsabilitа del curatore.

      Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

      Durante il fallimento l'azione di responsabilitа contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.

      Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.

      (1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 38. Responsabilitа del curatore.

      1. Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

      2. Durante il fallimento l'azione di responsabilitа contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

      3. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116."

      Art. 39. Compenso del curatore.

      Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. (1)

      La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. è in facoltа del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

      Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalitа ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. (2)

      Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

      (1) Le parole: “Ministro della giustizia” sono state aggiunte dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      (2) Comma inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 39. Compenso del curatore.

      1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

      2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. é in facoltа del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

      3. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi è luogo."

      Sezione IV

      Del comitato dei creditori

      Art. 40. (1) Nomina del comitato.

      Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilitа ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

      Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantitа e qualitа dei crediti ed avuto riguardo alla possibilitа di soddisfacimento dei crediti stessi.

      Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

      La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalitа stabilite nel secondo comma.

      Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

      Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.

      (1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 40. Nomina del comitato.

      1. Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall'articolo 97; può essere costituito in via provvisoria anche prima di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno.

      2. Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato.

      3. Il giudice delegato può sostituire