Svizzera

Codice civile svizzero – CC


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307[225]

      C. Protezione del figlio

      I. Misure opportune

      1 Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

      2 L’autorità tutoria vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.

      3 L’autorità tutoria può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.

      Art. 308[226]

      II. Curatela

      1. In genere

      1 Se le circostanze lo richiedono, l’autorità tutoria nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.

      2 L’autorità tutoria può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.

      3 L’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.

      Art. 309[227]

      2. Accertamento della paternità

      1 L’autorità tutoria, a richiesta della nubile gravida o tosto che sia informata del parto, nomina al nascituro o all’infante un curatore che provveda all’accertamento della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle circostanze.

      2 L’autorità tutoria prende la stessa misura qualora la filiazione sia stata tolta per contestazione.

      3 Se la filiazione è stata accertata o se l’azione di paternità non è stata promossa entro due anni dalla nascita, l’autorità tutoria, su proposta del curatore, decide se si debba por fine alla curatela o ordinare altre misure per la protezione del figlio.

      Art. 310[228]

      III. Privazione della custodia parentale

      1 Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.

      2 L’autorità tutoria, ad istanza dei genitori o del figlio, prende la stessa misura nel caso in cui le relazioni siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti.

      3 L’autorità tutoria può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato.

      Art. 311[229]

      IV. Privazione dell’autorità parentale

      1. Da parte dell’autorità di vigilanza sulle tutele

      1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità:

      1. quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;

      2. quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti.

      2 Quando l’autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.

      3 Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.

      Art. 312[230]

      2. Da parte dell’autorità tutoria

      L’autorità tutoria priva i genitori della loro autorità:

      1. quando ne facciano richiesta per motivi gravi;

      2. quando abbiano dato il consenso ad un’adozione futura del figlio da parte di terzi non designati.

      Art. 313[231]

      V. Modificazione delle circostanze

      1 In caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.

      2 In nessun caso può farsi luogo al ripristino dell’autorità parentale prima d’un anno dalla privazione.[232]

      Art. 314[233]

      VI. Procedura

      1. In genere

      La procedura è stabilita dal diritto cantonale, riservate le seguenti norme:

      1.[234] prima di ordinare una misura a protezione del figlio, l’autorità tutoria o il terzo incaricato lo sentono personalmente e in modo appropriato, a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano;

      2. l’autorità disponente o di ricorso può togliere l’effetto sospensivo al ricorso contro una misura ordinata per proteggere il figlio.

      Art. 314a[235]

      2. In caso di privazione della libertà a scopo d’assistenza

      1 Se il figlio è collocato in uno stabilimento da un’autorità, si applicano per analogia le disposizioni sulla decisione giudiziaria e sulla procedura in caso di privazione della libertà a scopo d’assistenza riguardo a persone maggiorenni o interdette.

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