Cittadinanza
Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale dei genitori adottivi in luogo e vece di quella anteriore.
Art. 268[163]
D. Procedura
I. In generale
1 L’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
2 Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell’incapacità di discernimento dell’adottante non è di ostacolo all’adozione, purché non comprometta le altre condizioni.
3 Se il figlio diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull’adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempite.
Art. 268a[164]
II. Istruttoria
1 L’adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.
2 Occorre specialmente indagare su la personalità e la salute dei genitori adottivi e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari dei genitori adottivi, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza.
3 Va tenuto conto dell’atteggiamento dei discendenti dei genitori adottivi.
Art. 268b[165]
Dbis. Segreto[166]
I genitori adottivi, se non vi acconsentono, non possono essere resi noti ai genitori del sangue.
Art. 268c[167]
Dter. Informazione circa l’identità dei genitori del sangue
1 Se ha compiuto il diciottesimo anno di età, il figlio può in ogni tempo chiedere informazioni concernenti l’identità dei genitori del sangue; può farlo prima di aver raggiunto tale età se ha un interesse degno di protezione.
2 Prima di comunicare i dati richiesti, l’autorità o l’ufficio che ne dispone informa, per quanto possibile, i genitori del sangue. Se questi ultimi rifiutano di stabilire un contatto personale, il figlio ne è informato ed è reso attento sui diritti della personalità dei genitori del sangue.
3 I Cantoni designano un ufficio adeguato incaricato di consigliare il figlio che ne faccia richiesta.
Art. 269[168]
E. Contestazione
I. Motivi
1. Mancanza del consenso
1 L’adozione può essere contestata giudizialmente da chi, senza motivo legale, non fu richiesto del consenso, purché il bene del figlio non risulti seriamente compromesso.
2 L’azione non è data ai genitori, qualora possano ricorrere al Tribunale federale contro la decisione.
Art. 269a[169]
2. Altri vizi
1 L’adozione inficiata d’altri vizi gravi può essere contestata da ogni interessato, specialmente dal Comune d’origine o di domicilio.
2 L’azione è tuttavia esclusa, se il vizio è stato nel frattempo eliminato, oppure se concerne soltanto prescrizioni di procedura.
Art. 269b[170]
II. Termine
L’azione deve essere proposta entro sei mesi dal momento in cui fu conosciuto il motivo della contestazione e, in ogni caso, entro due anni dall’adozione.
Art. 269c[171]
F. Collocamento in vista d’adozione
1 La Confederazione esercita la vigilanza sul collocamento degli adottandi.
2 Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un’autorizzazione; è fatto salvo il collocamento tramite gli organi di tutela.
3 Il Consiglio federale emana le norme esecutive e disciplina il concorso dell’autorità cantonale competente in materia di collocamento in vista d’adozione, nell’accertamento delle condizioni per l’autorizzazione e nella vigilanza.
4 …[172]
Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione[173]
Capo primo: Della comunione dei figli coi genitori[174]
Art. 270[175]
A. Cognome
1 Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio ne assume il cognome.
2 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre ma, se costei porta un doppio cognome in seguito a un matrimonio precedente, soltanto il primo cognome.[176]
Art. 271[177]
B. Cittadinanza
1 Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del padre.
2 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre.
3 Tuttavia, il figlio di genitori non coniugati che, essendo allevato sotto l’autorità del padre, ottiene di assumerne il cognome, ne segue anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale.
Art. 272[178]
C. Doveri vicendevoli
I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.
Art. 273[179]
D. Relazioni personali
I. Genitori e figlio
1. Principio
1 I genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
2 Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.
3 Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato.
Art. 274[180]
2. Limiti
1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.
2 Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
3 Se i genitori hanno acconsentito all’adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d’adozione.
Art. 274a[181]
II. Terzi
1 In circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio.
2 I limiti del diritto di visita posti ai genitori vigono per analogia.
Art. 275[182]
III.