Svizzera

Codice civile svizzero – CC


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Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.

      Art. 217

      b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale

      In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all’aumento s’applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.

      Art. 218

      VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore

      1. Dilazione

      1 Il coniuge debitore della partecipazione all’aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficoltà.

      2 Se le parti non convengono altrimenti, il credito di partecipazione e la quota di plusvalore fruttano interessi a contare dalla chiusura della liquidazione e, se le circostanze lo giustificano, devono essere garantiti.

      Art. 219

      2. Abitazione e suppellettili domestiche

      1 Per poter mantenere l’attuale tenore di vita, il coniuge superstite può chiedere che la casa o l’appartamento in cui vivevano i coniugi e che apparteneva al defunto gli sia attribuito in usufrutto o in diritto d’abitazione, imputandolo sul suo credito di partecipazione; è fatto salvo un diverso disciplinamento pattuito per convenzione matrimoniale.

      2 Alle stesse condizioni, può chiedere che gli sia attribuita la proprietà delle suppellettili domestiche.

      3 Ove le circostanze lo giustifichino, invece dell’usufrutto o del diritto d’abitazione può essergli attribuita, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, la proprietà della casa o dell’appartamento.

      4 Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.

      Art. 220

      3. Azione contro i terzi

      1 Se i beni del coniuge debitore o della sua successione non bastano a soddisfare il credito di partecipazione all’aumento, il coniuge creditore o i suoi eredi possono esigere dai terzi beneficati la restituzione, fino a concorrenza dell’importo scoperto, delle liberalità reintegrabili negli acquisti.

      2 L’azione dev’essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge creditore o i suoi eredi hanno avuto conoscenza della lesione dei loro diritti, in ogni caso però entro dieci anni dallo scioglimento del regime dei beni.

      3 Per altro, si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di riduzione ereditaria.[121]

      Capo terzo: Della comunione dei beni

      Art. 221

      A. Rapporti di proprietà

      I. Composizione

      Il regime della comunione dei beni comprende i beni comuni e i beni propri di ciascun coniuge.

      Art. 222

      II. Beni comuni

      1. Comunione universale

      1 La comunione universale dei beni riunisce in un’unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge.

      2 La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi.

      3 Nessun coniuge può disporre della sua quota.

      Art. 223

      2. Comunioni limitate

      a. Comunione d’acquisti

      1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono limitare la comunione agli acquisti.

      2 I redditi dei beni propri entrano nei beni comuni.

      Art. 224

      b. Altre comunioni

      1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono escludere dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come i fondi, il reddito lavorativo di un coniuge o i beni che gli servono per esercitare una professione o un’impresa.

      2 Salvo patto contrario, i redditi di questi beni non entrano nei beni comuni.

      Art. 225

      III. Beni propri

      1 I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.

      2 Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.

      3 I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.

      Art. 226

      IV. Prova

      Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge.

      Art. 227

      B. Amministrazione e disposizione

      I. Beni comuni

      1. Amministrazione ordinaria

      1 I coniugi amministrano i beni comuni nell’interesse dell’unione coniugale.

      2 Nei limiti dell’amministrazione ordinaria, ciascun coniuge può obbligare la comunione e disporre dei beni comuni.

      Art. 228

      2. Amministrazione straordinaria

      1 Al di là dell’amministrazione ordinaria, i coniugi possono obbligare la comunione e disporre dei beni comuni soltanto congiuntamente o con il consenso reciproco.

      2 I terzi possono presumere il consenso sempreché non sappiano o non debbano sapere che manca.

      3 Sono salve le disposizioni sulla rappresentanza dell’unione coniugale.

      Art. 229

      3. Professione od impresa comune

      Il coniuge che, con il consenso dell’altro, eserciti da solo una professione od impresa attingendo ai beni comuni può compiere tutti gli atti giuridici connessi con tale esercizio.

      Art. 230

      4. Rinuncia e accettazione di eredità

      1 Un coniuge non può, senza il consenso dell’altro, rinunciare a un’eredità che entrerebbe nei beni comuni o accettare un’eredità oberata.

      2 Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.[122]

      Art. 231

      5. Responsabilità e spese dell’amministrazione

      1 Allo scioglimento del regime dei beni, ciascun coniuge risponde degli atti concernenti i beni comuni al pari di un mandatario.

      2 Le spese dell’amministrazione gravano i beni comuni.

      Art. 232

      II. Beni propri

      1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni propri e ne dispone.

      2 Se i redditi confluiscono nei beni propri, questi ne sopportano le spese.

      Art. 233

      C. Responsabilità verso i terzi

      I. Debiti integrali

      Ciascun coniuge risponde con i suoi beni