Regime ordinario
I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.
Art. 182
B. Convenzione matrimoniale
I. Scelta del regime
1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o dopo la celebrazione del matrimonio.
2 Gli sposi od i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il loro regime dei beni soltanto nei limiti della legge.
Art. 183
II. Capacità di contrattare
1 Chi intende stipulare una convenzione matrimoniale dev’essere capace di discernimento.
2 I minorenni e gli interdetti abbisognano del consenso del loro rappresentante legale.
Art. 184
III. Forma
La convenzione matrimoniale si fa per atto pubblico firmato dalle persone contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.
Art. 185
C. Regime straordinario
I. Ad istanza di un coniuge
1. Pronuncia
1 Ad istanza di un coniuge, il giudice pronuncia la separazione dei beni se vi è grave motivo.
2 Vi è grave motivo segnatamente se:
1. l’altro coniuge è oberato o la sua quota di beni comuni è pignorata;
2. l’altro coniuge mette in pericolo gli interessi dell’istante o della comunione;
3. l’altro coniuge rifiuta senza giusto motivo il consenso richiesto per disporre di beni comuni;
4. l’altro coniuge rifiuta di informare l’istante sui suoi redditi, sulla sua sostanza e sui suoi debiti o sui beni comuni;
5. l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento.
3 L’istanza di separazione dei beni per durevole incapacità di discernimento può essere proposta anche dal rappresentante legale del coniuge incapace.
Art. 186[116]
2. …
…
Art. 187
3. Revoca
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono in ogni tempo ripristinare il precedente regime dei beni o adottarne uno nuovo.
2 Caduto il motivo della separazione dei beni, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino del precedente regime.
Art. 188
II. In caso di esecuzione forzata
1. Fallimento
Se i coniugi vivono in comunione di beni, il fallimento dichiarato contro uno di loro li assoggetta per legge alla separazione dei beni.
Art. 189
2. Pignoramento a. Pronuncia
Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l’autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.
Art. 190
b.[117] Istanza
1 L’istanza è diretta contro ambo i coniugi.
2 …[118]
Art. 191
3. Cessazione
1 Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni.
2 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti.
Art. 192
III. Liquidazione del regime precedente
In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge.
Art. 193
D. Protezione dei creditori
1 La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.
2 Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.
Art. 194[119]
E. …
…
Art. 195
F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro
1 Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all’altro l’amministrazione della sua sostanza, s’applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.
2 Sono salve le disposizioni sull’estinzione dei debiti fra coniugi.
Art. 195a
G. Inventario
1 Ciascun coniuge può in ogni tempo chiedere all’altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni.
2 Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.
Capo secondo: Del regime ordinario della partecipazione agli acquisti
Art. 196
A. Rapporti di proprietà
I. Composizione
Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge.
Art. 197
II. Acquisti
1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime.
2 Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente:
1. il guadagno del suo lavoro;
2. le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale;
3. il risarcimento per impedimento al lavoro;
4. i redditi dei suoi beni propri;
5. i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.
Art. 198
III. Beni propri
1. Per legge
Sono beni propri per legge:
1. le cose che servono esclusivamente all’uso personale di un coniuge;
2. i beni appartenenti ad un coniuge all’inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito;
3. le pretese di riparazione morale;
4. i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.
Art. 199
2. Per convenzione matrimoniale
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono dichiarare beni propri acquisti destinati all’esercizio di una professione od impresa.
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