della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell’ordinamento della medesima.
6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982[84] sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti:
1.[85] la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),
2. gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 8[86]),
3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a),
4.[87] l’adeguamento delle prestazioni regolamentari all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4),
5. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti
(art. 41),
5a.[88] l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis),
6. la responsabilità (art. 52),
7. il controllo (art. 53),
8. i conflitti di interesse (art. 53a),
9. la liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d),
10.[89]lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),
11. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2–5, 56a, 57 e59),
12. la vigilanza (art. 61, 62 e 64),
13. gli emolumenti (art. 63a),
14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 3, 66 cpv. 4, 67 e 69),
15. la trasparenza (art. 65a),
16. le riserve (art. 65b),
17. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4),
18. l’amministrazione del patrimonio (art. 71),
19. il contenzioso (art. 73 e 74),
20. le disposizioni penali (art. 75–79),
21. il riscatto (art. 79b),
22. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c),
23. l’informazione degli assicurati (art. 86b).[90]
Libro secondo: Del diritto di famiglia
Parte prima: Del diritto matrimoniale
Titolo terzo:[91] Del matrimonio
Capo primo: Del fidanzamento
Art. 90
A. Promessa nuziale
1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale.
2 I minorenni e gli interdetti non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.
3 Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio.
Art. 91
B. Scioglimento del fidanzamento
I. Regali
1 Ad eccezione degli usuali regali di circostanza, i regali che i fidanzati si sono fatti possono essere rivendicati, sempre che il fidanzamento non sia stato sciolto per morte di uno dei fidanzati.
2 Se non si può fare la restituzione in natura, si applicano le norme dell’indebito arricchimento.
Art. 92
II. Partecipazione finanziaria
Il fidanzato che in buona fede ha sostenuto delle spese in vista del matrimonio può pretendere dall’altro una partecipazione adeguata purché, visto l’insieme delle circostanze, tale partecipazione non si palesi iniqua.
Art. 93
III. Prescrizione
Le azioni derivanti dal fidanzamento si prescrivono in un anno dalla rottura del medesimo.
Capo secondo: Dei requisiti del matrimonio
Art. 94
A. Capacità al matrimonio
1 Per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto il diciottesimo anno d’età ed essere capaci di discernimento.
2 Gli interdetti non possono contrarre matrimonio senza il consenso del rappresentante legale. Contro il diniego del consenso è dato il ricorso al giudice.
Art. 95
B. Impedimenti al matrimonio
I. Parentela[92]
1 È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione.[93]
2 L’adozione non annulla l’impedimento della parentela esistente fra l’adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall’altro.
Art. 96
II. Matrimonio antecedente
Chi vuol contrarre un nuovo matrimonio deve fornire la prova che il suo matrimonio antecedente è stato sciolto o è stato dichiarato nullo.
Capo terzo: Della procedura preparatoria e della celebrazione del matrimonio
Art. 97
A. Principi
1 Il matrimonio è celebrato dall’ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.
2 La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.
3 La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.
Art. 97a[94]
Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri
1 L’ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.
2 Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.
Art. 98
B. Procedura preparatoria
I. Domanda
1 I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro.
2 Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta.
3 I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichiarano personalmente all’ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi.
4 I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.[95]
Art. 99
II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria
1 L’ufficio dello stato civile esamina se:
1. la domanda sia stata depositata regolarmente;
2. l’identità dei fidanzati sia accertata;
3. siano