acquisti.
Art. 200
IV. Prova
1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.
2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.
3 Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.
Art. 201
B. Amministrazione, godimento e disposizione
1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.
2 Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell’altro.
Art. 202
C. Responsabilità verso i terzi
Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.
Art. 203
D. Debiti tra coniugi
1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.
2 Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
Art. 204
E. Scioglimento del regime e liquidazione
I. Momento dello scioglimento
1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime.
2 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza.
Art. 205
II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti
1. In genere
1 Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell’altro.
2 Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.
3 I coniugi regolano i loro debiti reciproci.
Art. 206
2. Partecipazione al plusvalore
1 Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.
2 Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell’alienazione ed è immediatamente esigibile.
3 I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.
Art. 207
III. Calcolo degli aumenti
1. Separazione degli acquisti e dei beni propri
1 Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni.
2 Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.
Art. 208
2. Reintegrazione negli acquisti
1 Sono reintegrate negli acquisti:
1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell’altro, eccettuati i regali d’uso;
2. le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l’intenzione di sminuire la partecipazione dell’altro.
2 …[120]
Art. 209
3. Compensi tra acquisti e beni propri
1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.
2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.
3 Se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione.
Art. 210
4. Aumento
1 L’aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano.
2 Non è tenuto conto delle diminuzioni.
Art. 211
IV. Determinazione del valore
1. Valore venale
In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale.
Art. 212
2. Valore di reddito
a. In genere
1 L’azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l’attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito.
2 Il coniuge proprietario dell’azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all’altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l’importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell’azienda secondo il valore venale.
3 Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all’utile si applicano per analogia.
Art. 213
b. Circostanze speciali
1 Il valore d’imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano.
2 Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d’acquisto dell’azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l’azienda agricola.
Art. 214
3. Momento determinante
1 Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.
2 Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati.
Art. 215
V. Partecipazione all’aumento
1. Per legge
1 A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell’aumento conseguito dall’altro.
2 I crediti sono compensati.
Art. 216
2. Per convenzione
a. In genere
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