Svizzera

Codice civile svizzero – CC


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acquisti.

      Art. 200

      IV. Prova

      1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.

      2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.

      3 Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.

      Art. 201

      B. Amministrazione, godimento e disposizione

      1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.

      2 Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell’altro.

      Art. 202

      C. Responsabilità verso i terzi

      Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.

      Art. 203

      D. Debiti tra coniugi

      1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

      2 Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

      Art. 204

      E. Scioglimento del regime e liquidazione

      I. Momento dello scioglimento

      1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime.

      2 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza.

      Art. 205

      II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti

      1. In genere

      1 Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell’altro.

      2 Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.

      3 I coniugi regolano i loro debiti reciproci.

      Art. 206

      2. Partecipazione al plusvalore

      1 Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.

      2 Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell’alienazione ed è immediatamente esigibile.

      3 I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.

      Art. 207

      III. Calcolo degli aumenti

      1. Separazione degli acquisti e dei beni propri

      1 Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni.

      2 Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.

      Art. 208

      2. Reintegrazione negli acquisti

      1 Sono reintegrate negli acquisti:

      1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell’altro, eccettuati i regali d’uso;

      2. le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l’intenzione di sminuire la partecipazione dell’altro.

      2 …[120]

      Art. 209

      3. Compensi tra acquisti e beni propri

      1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

      2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.

      3 Se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione.

      Art. 210

      4. Aumento

      1 L’aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano.

      2 Non è tenuto conto delle diminuzioni.

      Art. 211

      IV. Determinazione del valore

      1. Valore venale

      In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale.

      Art. 212

      2. Valore di reddito

      a. In genere

      1 L’azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l’attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito.

      2 Il coniuge proprietario dell’azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all’altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l’importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell’azienda secondo il valore venale.

      3 Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all’utile si applicano per analogia.

      Art. 213

      b. Circostanze speciali

      1 Il valore d’imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano.

      2 Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d’acquisto dell’azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l’azienda agricola.

      Art. 214

      3. Momento determinante

      1 Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.

      2 Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati.

      Art. 215

      V. Partecipazione all’aumento

      1. Per legge

      1 A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell’aumento conseguito dall’altro.

      2 I crediti sono compensati.

      Art. 216

      2. Per convenzione

      a. In genere

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