Edward Gibbon

Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 7


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diritto o d'innocenza. Si concedeva una maggior libertà, se uno alla presenza del Giudice, dichiarava la legge, secondo la quale voleva vivere, e la nazional società, a cui desiderava d'appartenere. Tale indulgenza doveva abolire le parziali distinzioni della vittoria; ed i provinciali Romani potevano pazientemente soffrire gl'incomodi della lor condizione, giacché da loro stessi dipendeva di godere il privilegio di liberi e bellicosi Barbari211, se ne volevano assumere il carattere.

      Quando la giustizia esige inesorabilmente la morte dell'omicida, ogni privato cittadino viene confortato dalla sicurezza, che le Leggi, i Magistrati, e tutta la società vegliano alla personal sua salute. Ma nella disfrenata società de' Germani la vendetta fu sempre onorevole, e spesso meritoria: l'indipendente guerriero puniva, o vendicava con le proprie mani le ingiurie, ch'egli aveva fatte, o ricevute: e non dovea temere, che il risentimento de' figli, e de' congiunti del nemico, ch'egli aveva sacrificato alle proprie passioni. Il Magistrato, consapevole della sua debolezza, s'interponeva non per punire, ma per riconciliare; ed era ben soddisfatto se poteva persuadere, o costringere, le parti contendenti a pagare, o ad accettare la moderata tassa, ch'era stata fissata come prezzo del sangue212. Il feroce spirito de' Franchi si sarebbe opposto ad una più rigorosa sentenza; la stessa fierezza deprezzava quest'inefficaci ritegni; e quando i semplici loro costumi furon corrotti dalla ricchezza della Gallia, era continuamente violata la pubblica pace da atti di repentini, o deliberati delitti. In ogni giusto Governo, s'infligge o almeno s'impone la medesima pena per l'uccisione d'un Villano o d'un Principe. Ma la nazional disuguaglianza, stabilita da' Franchi ne' loro processi criminali, fu l'ultimo insulto, ed abuso della conquista213. Ne' tranquilli momenti della Legislazione, solennemente pronunziarono, che la vita d'un Romano fosse di minor valore di quella d'un Barbaro. L'Antrustione214, vocabolo ch'esprimeva la più illustre nascita o dignità fra i Franchi, era valutato la somma di seicento monete d'oro, mentre il nobile Provinciale, ch'era ammesso alla tavola del Re, poteva esser ucciso legalmente con la spesa di trecento monete. Dugento si stimarono sufficienti per un Franco di condizione ordinaria; ma i Romani più bassi erano esposti al disonore, ed al pericolo, mediante una tenue compensazione di cento, o anche di cinquanta monete d'oro. Se queste leggi si fossero regolate con qualche principio d'equità o di ragione, la pubblica difesa avrebbe dovuto supplire in giusta proporzione alla mancanza di forza personale. Ma il Legislatore avea pesato nella bilancia, non della giustizia, ma della politica, la perdita d'un soldato e quella d'uno schiavo: la testa d'un insolente rapace Barbaro era guardata da una grave tassa; e si dava il più tenue aiuto a' sudditi più deboli. Il tempo appoco appoco abbattè l'orgoglio de' conquistatori, e la pazienza de' vinti; ed il più audace cittadino apprese per esperienza, ch'ei poteva soffrire più ingiurie di quelle, che potesse farne. A misura che i costumi dei Franchi divenner meno feroci, le lor leggi si renderono meno severe; ed i Re Merovingici tentarono di imitare l'imparzial rigore de' Visigoti, e de' Borgognoni215. Sotto l'impero di Carlo Magno, l'omicidio era generalmente punito con la morte; e l'uso delle pene capitali si è abbondantemente moltiplicato nella Giurisprudenza della moderna Europa216.

      Le professioni civili e militari, ch'erano state separate da Costantino, furono di nuovo unite insieme da' Barbari. Il duro suono de' nomi Teutonici fu addolcito riducendoli a' titoli latini di Duca, di Conte, o di Prefetto, ed il medesimo Ufiziale prese nel suo distretto il comando delle truppe, e l'amministrazione della giustizia217. Ma il fiero ed inculto Capitano rade volte era capace di soddisfare a' doveri di Giudice, che richiedono tutte le facoltà d'una mente filosofica, laboriosamente coltivata dall'esperienza e dallo studio; e la sua rozza ignoranza fu costretta ad abbracciare alcuni semplici, e visibili metodi di assicurar la causa della giustizia. In ogni religione si è invocata la Divinità per confermare la verità, o per punire la falsità della testimonianza umana; ma questo potente istrumento fu male applicato dalla semplicità de' Germani Legislatori, o se ne abusarono. La parte accusata poteva giustificare la sua innocenza, producendo al Tribunale un numero di amichevoli testimoni, che solennemente dichiaravano la loro credenza o sicurezza, ch'esso non fosse colpevole. Secondo il peso dell'accusa moltiplicavasi questo numero legale di Compurgatori; per assolvere un incendiario, o un assassino, si richiedevano settantadue persone; e quando era sospetta la castità d'una Regina di Francia, trecento valorosi Nobili giuravano senza esitare, che il nato Principe era stato realmente generato dal defunto di lei marito218. Il delitto, e lo scandalo di manifesti e frequenti spergiuri indussero i Magistrati a rimovere tali pericolose tentazioni; ed a supplire a' difetti della testimonianza umana per mezzo de' famosi sperimenti del fuoco e dell'acqua. Tali straordinarie prove furono sì capricciosamente immaginate, che in alcuni casi il delitto, ed in altri l'innocenza, non potea provarsi senza l'interposizione d'un miracolo. Facilmente, si procuravan questi miracoli dalla frode, e dalla credulità; le cause più intricate si decidevano con questo facile ed infallibile metodo; ed i turbolenti Barbari, che avrebbero sdegnato la sentenza del Magistrato, umilmente si sottomettevano al giudizio di Dio219.

      Ma le prove per via di duello, appoco appoco, ebbero il maggior credito ed autorità presso un Popolo guerriero, che non potea credere che un uomo valoroso meritasse di soffrire, o un vigliacco di vivere220. Sì ne' processi civili, che ne' criminali, l'attore o l'accusatore, il reo, o anche il testimone, erano esposti alla mortal disfida per parte dell'avversario, che mancava di prove legali; e dovevano, o abbandonar la causa, o pubblicamente sostenere il proprio onore nel campo di battaglia. Combattevano essi, o a piedi o a cavallo, secondo l'uso della loro nazione221; e la decisione della spada, o della lancia veniva ratificata dalla sanzione del Cielo, del Giudice, e del Popolo. Questa legge sanguinaria fu introdotta nella Gallia dai Borgognoni; e Gundobaldo222 loro Legislatore condiscese a rispondere in tal modo alle querele ed obbiezioni d'Avito, suo suddito. «Non è egli vero, disse il Re di Borgogna al Vescovo, che l'evento delle guerre delle Nazioni o de' combattimenti privati è diretto dal giudizio di Dio; e che la sua Provvidenza aggiudica la vittoria a chi ha la causa più giusta?» Per mezzo di tali argomenti, che in quel tempo prevalsero, l'assurda e crudel pratica de' duelli giudiciali, ch'era stata propria di alcune Tribù di Germania, fu propagata e stabilita in tutte le monarchie dell'Europa, dalla Sicilia fino al Baltico. Al termine di dieci secoli, il regno della violenza legale non era totalmente estinto, e sembra, che le censure inefficaci de' Santi, de' Papi, e de' Sinodi provino solo, che la forza della superstizione s'indebolisce quando, contro la sua natura, fa lega colla ragione, e coll'umanità. I tribunali eran macchiati col sangue forse di innocenti e rispettabili cittadini; la legge, che ora favorisce il ricco, allora cedeva al forte; ed il vecchio, il debole, l'infermo eran condannati o a rinunziare a' loro più be' diritti e possessi, o a sostenere i pericoli d'un disuguale combattimento223, o ad affidarsi al dubbioso aiuto d'un campion mercenario. Questa oppressiva Giurisprudenza regolava i Provinciali della Gallia, che si querelavano di qualche ingiuria fatta loro nelle persone, o ne' beni. Per quanto fosse grande la forza o il coraggio degli individui, i vittoriosi Barbari erano al di sopra nell'amore, e nell'esercizio delle armi; ed il vinto Romano era ingiustamente citato a ripetere nella propria persona la sanguinosa contesa, che già era stata decisa contra la sua patria224.

      Un esercito divoratore di centoventimila Germani anticamente aveva passato il Reno sotto il comando d'Ariovisto. Fu appropriata loro la terza parte delle fertili terre de' Sequani; ed il Conquistatore ben tosto ripetè le sue oppressive domande d'un'altra terza parte per uso d'una nuova colonia di ventimila Barbari, ch'egli aveva invitato a partecipare della ricca messe della Gallia225. Alla distanza di cinquecento anni, i Visigoti, ed i Borgognoni, che vendicarono la disfatta d'Ariovisto, usurparono la stessa disugual proporzione de' due terzi delle terre soggette. Ma questa distribuzione, invece d'estendersi a tutta la Provincia, può ragionevolmente limitarsi a' particolari distretti, ne' quali