Svizzera

Codice di diritto processuale civile svizzero – CPC


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ha l’esercizio dei diritti civili.

      2 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale.

      3 Se capace di discernimento, chi non ha l’esercizio dei diritti civili può:

      a. esercitare autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità;

      b. in caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente lui stesso gli atti necessari.

      Capitolo 2: Rappresentanza delle parti

      Art. 68 Rappresentanza contrattuale

      1 Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo.

      2 Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:

      a. in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000[21] sugli avvocati;

      b. dinanzi all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede;

      c. nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell’articolo 27 LEF[22];

      d. dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede.

      3 Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.

      4 Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.

      Art. 69 Parte incapace di condurre la propria causa

      1 Se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d’ufficio.

      2 Il giudice avvisa l’autorità tutoria se reputa che si debbano adottare misure tutelari.

      Capitolo 3: Litisconsorzio

      Art. 70 Litisconsorzio necessario

      1 Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.

      2 Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti; sono eccettuate le impugnazioni.

      Art. 71 Litisconsorzio facoltativo

      1 Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili.

      2 Il litisconsorzio facoltativo è escluso se alle singole azioni non è applicabile lo stesso tipo di procedura.

      3 Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.

      Art. 72 Rappresentante comune

      I litisconsorti possono designare un rappresentante comune, altrimenti le notificazioni sono fatte a ciascuno di loro.

      Capitolo 4: Intervento

      Sezione 1: Intervento principale

      Art. 73

      1 Chi afferma di avere sull’oggetto litigioso un diritto totalmente o parzialmente preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti può proporre azione contro di esse davanti al giudice presso cui è pendente il processo in prima istanza.

      2 Il giudice può sospendere il processo fintanto che l’azione dell’interveniente principale non sia passata in giudicato oppure riunire i due procedimenti.

      Sezione 2: Intervento adesivo

      Art. 74 Principio

      Chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell’una o dell’altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo adesivo e a tal fine farne istanza al giudice.

      Art. 75 Istanza

      1 L’istanza di intervento deve indicare le ragioni dell’intervento e la parte a sostegno della quale si interviene.

      2 Il giudice decide sull’istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impugnabile mediante reclamo.

      Art. 76 Diritti dell’interveniente

      1 L’interveniente può, a sostegno della parte principale, intraprendere tutti gli atti processuali ammissibili secondo la fase della procedura; può segnatamente far valere qualsivoglia mezzo d’azione e di difesa, nonché proporre mezzi d’impugnazione.

      2 Gli atti processuali dell’interveniente che contrastino con quelli della parte principale sono processualmente ininfluenti.

      Art. 77 Effetti dell’intervento

      L’esito sfavorevole del processo per la parte principale ha effetto anche nei confronti dell’interveniente, eccetto che:

      a. in conseguenza dello stato di avanzamento del processo al momento dell’intervento o di atti od omissioni della parte principale, egli sia stato impedito di proporre mezzi d’azione o di difesa; oppure

      b. la parte principale abbia omesso, scientemente o per negligenza grave, di proporre mezzi di azione o di difesa di cui egli non era a conoscenza.

      Capitolo 5: Chiamata in causa

      Sezione 1: Semplice denuncia della lite

      Art. 78 Principi

      1 Ogni parte che intenda rivalersi su un terzo o ne tema la rivalsa in caso di soccombenza nel processo può denunciargli la lite ingiungendogli di assisterla nel processo.

      2 Il terzo può a sua volta denunciare la lite ad altri.

      Art. 79 Posizione del terzo denunciato

      1 Il denunciato può:

      a. intervenire senz’altro a favore della parte che gli ha denunciato la lite; oppure

      b. col consenso della parte che gli ha denunciato la lite, condurre la causa in sua vece.

      2 Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, il processo continua nondimeno il suo corso.

      Art. 80 Effetti della denuncia della lite

      Si applica per analogia l’articolo 77.

      Sezione 2: Azione di chiamata in causa

      Art. 81 Principi

      1 La parte che denuncia la lite può far valere davanti al giudice adito con l’azione principale le pretese che in caso di soccombenza ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa.

      2 Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa.

      3 L’azione di chiamata in causa è improponibile in procedura semplificata o sommaria.

      Art. 82 Procedura

      1 La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell’ambito della risposta alla petizione o nell’ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch’essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate