dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni;
c. è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura; oppure
d. per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso.
2 In caso di litisconsorzio necessario occorre prestare cauzione solo se tutti i litisconsorti si trovano in una delle situazioni di cui al capoverso 1.
3 Non vi è obbligo di prestare cauzione:
a. nella procedura semplificata, tranne nelle controversie patrimoniali secondo l’articolo 243 capoverso 1;
b. nella procedura di divorzio;
c. nella procedura sommaria, eccettuata la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257).
Art. 100 Genere e entità della cauzione
1 La cauzione può essere prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d’assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera.
2 La cauzione può in seguito essere aumentata, ridotta o soppressa dal giudice.
Art. 101 Prestazione dell’anticipo e della cauzione
1 Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo e della cauzione.
2 Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione.
3 Se l’anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell’azione o dell’istanza.
Art. 102 Anticipo per l’assunzione delle prove
1 Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste.
2 Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l’assunzione di prove richieste da entrambe.
3 L’anticipo non prestato da una parte può essere versato dall’altra; nel caso contrario, l’assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d’ufficio i fatti.
Art. 103 Impugnazione
Le decisioni in materia di anticipazione delle spese e di prestazione della cauzione sono impugnabili mediante reclamo.
Capitolo 2: Ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie
Art. 104 Decisione sulle spese giudiziarie
1 Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
2 In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.
3 In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
4 In caso di giudizio di rinvio l’autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.
Art. 105 Determinazione e ripartizione delle spese giudiziarie
1 Le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio.
2 Il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 96). Le parti possono presentare una nota delle loro spese.
Art. 106 Principi di ripartizione
1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto.
2 In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l’esito della procedura.
3 Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.
Art. 107 Ripartizione secondo equità
1 Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
a. l’azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell’entità delle conclusioni, e l’ammontare della pretesa dipendeva dall’apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
b. una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
c. si tratta di una causa del diritto di famiglia;
d. si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
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