penali
Art. 134. Omissione di pubblicazione.
Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 206 gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato il matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
Art. 135. Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.
È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 103, l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’articolo 97.
Art. 136. Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile.
L’ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51 a € 309.
Art. 137. Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni.
È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 206 l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.
La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
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Cfr. Tribunale di Monza, sez. IV civile, sentenza 19 febbraio 2010 in Altalex Massimario.
Art. 138. Altre infrazioni.
È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita nell’articolo 135 l’ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
Art. 139. Cause di nullità note a uno dei coniugi.
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio l’abbia lasciata ignorare all’altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51 a € 306.
Art. 140. Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 82.
Art. 141. Competenza.
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Art. 142. Limiti d’applicazione delle precedenti disposizioni.
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.
Capo IV.
Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio
Art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
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Cfr. Art. 143 c.c. annotato con la giurisprudenza, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22 maggio 2009, n. 11922 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 agosto 2009, n. 18800 in Altalex Massimario.
Art. 143-bis. Cognome della moglie.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 143-ter.
(…) (1)
(1)
“Cittadinanza della moglie.
La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera.”
Articolo abrogato dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91.
Art. 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Art. 145. Intervento del giudice.
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.
Art. 146. Allontanamento dalla residenza familiare.
Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.
Art. 147. (1)
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 21 febbraio 2007, n. 4102, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 11 giugno 2008, n. 15544, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2008, n. 19450, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 aprile 2009, n. 9556, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 19 maggio 2009, n. 11538 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 novembre 2009, n. 23630 in Altalex Massimario.
Art. 148. (1)
I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 21 febbraio 2007, n. 4102 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 novembre 2009, n. 23630 in Altalex Massimario.