Italia

Codice Civile


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che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento.

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      Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 novembre 2007, n. 24407, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 15 febbraio 2008, n. 3797 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 giugno 2008, n. 15086 in Altalex Massimario.

      Art. 156-bis. Cognome della moglie.

      Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio.

      Art. 157. Cessazione degli effetti della separazione.

      I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

      La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

      Art. 158. Separazione consensuale.

      La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice. (1)

      Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione.

      (1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 186 del 18 febbraio 1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile.

      Capo VI.

      Del regime patrimoniale della famiglia

      Sezione I.

      Disposizioni generali

      Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.

      Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

      Art. 160. Diritti inderogabili.

      Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

      Art. 161. Riferimento generico a leggi o agli usi.

      Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

      Art. 162. Forma delle convenzioni matrimoniali.

      Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

      La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.

      Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.

      Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

      Art. 163. Modifica delle convenzioni.

      Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

      Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l’omologazione del giudice. L’omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

      Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto del matrimonio. L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.

      Art. 164. Simulazione delle convenzioni matrimoniali.

      È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

      Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.

      Art. 165. Capacità del minore.

      Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’articolo 90. (1)

      (1) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 166. Capacità dell’inabilitato.

      Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l’assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

      Art. 166-bis. Divieto di costituzione di dote.

      È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.

      Sezione II.

      Del fondo patrimoniale

      Art. 167. Costituzione del fondo patrimoniale.

      Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

      La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi.

      L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

      I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

      Art. 168. Impiego ed amministrazione del fondo.

      La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.

      I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

      L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.

      Art. 169. Alienazione dei beni del fondo. (1)

      Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con